REGOLAMENTO ARBITRALE MEDIAMENTI

I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Applicazione del Regolamento
Articolo 2 – Regole applicabili alla procedura
Articolo 3 – Regole applicabili al merito
Articolo 4 – Sede dell’arbitrato
Articolo 5 – Lingua dell’arbitrato
Articolo 6 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
Articolo 7 – Termini

II. INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA
Articolo 8 – Domanda di Arbitrato
Articolo 9 – Memoria di risposta
Articolo 10 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
Articolo 11– Tentativo di Mediazione

III. TRIBUNALE ARBITRALE
Articolo 12 – Numero Arbitri
Articolo 13 – Nomina Arbitro Unico
Articolo 14 – Nomina del Collegio Arbitrale
Articolo 15 – Scelta e sostituzione dei componenti del Tribunale Arbitrale
Articolo 16 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti
Articolo 17 – Controversie connesse
Articolo 18 – Nomina e accettazione degli Arbitri
Articolo 19 – Ricusazione degli Arbitri
Articolo 20 – Sostituzione degli Arbitri

IV. PROCEDIMENTO
Articolo 21 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
Articolo 22 – Poteri del Tribunale Arbitrale
Articolo 23 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
Articolo 24 – Interpretazione delle norme
Articolo 25 – Udienze
Articolo 26 – Istruzione probatoria
Articolo 27 – Consulenza tecnica
Articolo 28 – Domande nuove
Articolo 29 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Articolo 30 – Precisazione delle conclusioni
Articolo 31 – Transazione e rinuncia agli atti

V. LODO
Articolo 32 – Emissione del lodo
Articolo 33 – Forma e contenuto del lodo
Articolo 34 – Deposito e comunicazione del lodo
Articolo 35 – Termine per il deposito del lodo definitivo
Articolo 36 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Articolo 37 – Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

VI. SPESE
Articolo 38 – Valore della controversia
Articolo 39 – Spese
Articolo 40 – Baseball Arbitration

VI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41 – Conservazione degli atti
Articolo 42 – Riservatezza


I. I DISPOSIZIONI GENERALI          ^

Articolo 1 – Applicazione del Regolamento
1.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:
“Parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell’Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti
“Tribunale Arbitrale” si intende l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.
1.2 Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento al Regolamento, le Parti abbiano comunque deferito la controversia a MediaMenti.
1.3 In mancanza di una convenzione di arbitrato tra le Parti, oppure in assenza di specifico riferimento a MediaMenti, la Parte che intenda comunque avviare una procedura arbitrale innanzi a MediaMenti può farne richiesta nella domanda di arbitrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 . In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda (o il diverso termine eventualmente indicato dalla Parte istante) MediaMenti informa le Parti che l’arbitrato non può avere luogo.

Articolo 2 – Regole applicabili alla procedura
2.1 L’Arbitrato è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda salvo che le Parti non abbiano fatto esplicito riferimento a una versione precedente; in via subordinata, dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti; in via ulteriormente subordinata, dalle regole disposte dal Tribunale Arbitrale.
2.2 In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
2.3 Nello svolgimento dell’Arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.
2.4 MediaMenti si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.

Articolo 3 – Regole applicabili al merito
3.1 Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
3. 2 Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. 3 In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
3. 4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Articolo 4 – Sede dell’arbitrato
4.1 La sede dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione di arbitrato. In mancanza la sede dell’arbitrato si intende presso la sede legale di MediaMenti.
4.2 Il Tribunale Arbitrale, tenuto conto della natura della controversia, delle esigenze delle Parti e dei testimoni, sentite le Parti e MediaMenti, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato.
Articolo 5 – Lingua dell’arbitrato
5.1 La lingua dell’Arbitrato è stabilita dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
5.2 In mancanza di accordo, la lingua dell’Arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. MediaMenti stabilisce inoltre in che lingua devono essere redatti gli atti che si rendessero necessari anteriormente alla determinazione delle Parti.
5.3 Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.

Articolo. 6 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
6.1 Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la sede di MediaMenti in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. MediaMenti stabilisce il numero di copie necessario nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
6.2 Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato da MediaMenti e agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dalle Parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
6.3 Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso MediaMenti una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
6.4 Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

Articolo 7 – Termini
7.1 I termini previsti dal Regolamento o fissati da MediaMenti o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
7.2 MediaMenti e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti.
7.3 Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
7.4 Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto, compresi.

II. INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA           ^

Articolo 8 – Domanda di Arbitrato
8.1 La Parte istante deve depositare presso MediaMenti la domanda di Arbitrato compilando l’apposito modulo predisposto da MediaMenti, ovvero depositando una domanda che ne contenga i medesimi requisiti minimi. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
8.2 MediaMenti trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
8.3 La data di inizio dell’Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
8.4 Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, MediaMenti dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e il Tribunale Arbitrale fissa e notifica la data della prima udienza.
8.5 Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, MediaMenti provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Articolo 9 – Memoria di risposta
9.1 Il convenuto deve depositare presso MediaMenti una memoria di risposta compilando l’apposito modulo predisposto da MediaMenti ovvero depositando una memoria che ne contenga i medesimi requisiti minimi. La memoria di risposta è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
9.9.2 La memoria di risposta deve pervenire presso MediaMenti entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato. Tale termine può essere prorogato da MediaMenti per giustificati motivi.
9.3 MediaMenti trasmette la memoria di risposta alla parte istante entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
9.4 Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’Arbitrato prosegue in sua assenza.

Articolo 10 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
10.1 Il convenuto, unitamente alla memoria di risposta, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.
1O.2 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso MediaMenti una memoria di replica alla domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato da MediaMenti per giustificati motivi. MediaMenti comunca la memoria di replica alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
10.3 Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di riposta. MediaMenti trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro il giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
10.4 Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, MediaMenti provvede a trasmettere la domanda anche al registro delle imprese competente.

Articolo 11 – Tentativo di Mediazione
11.1 All’inizio dell’Arbitrato il Tribunale Arbitrale invita le Parti ad esperire un tentativo di mediazione in conformità al Regolamento di Mediazione di MediaMenti in vigore che dovrà concludersi entro trenta giorni. Le parti possono decidere di prorogare tale termine.
11.2 Il Tribunale Arbitrale giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle Parti, può invitare le stesse a procedere ad un nuovo tentativo di mediazione in qualsiasi fase dell’Arbitrato in conformità al comma precedente.
11.3 Le Parti possono decidere di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente in qualsiasi fase dell’ Arbitrato.
11.4 Nessun componente del Tribunale Arbitrale può essere designato come mediatore né quest’ultimo può svolgere contestualmente il ruolo di Arbitro nel corso dell’Arbitrato né assistere a qualsiasi titolo le parti nella medesima controversia.
11.5 Ogni tentativo di mediazione non sospende i termini della procedura arbitrale, salva la diversa volontà delle Parti.

III. TRIBUNALE ARBITRALE          ^

Articolo 12 – Numero Arbitri
12.1 Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
12.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro Unico. Tuttavia, MediaMenti può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
12.3 Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
12.4 Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Articolo 13 – Nomina Arbitro Unico
13.1 L’Arbitro Unico è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
13.2 In caso di accordo delle Parti per la nomina dell’Arbitro Unico senza indicazione del relativo termine, lo stesso è determinato da MediaMenti.
13.3 Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello assegnato da MediaMenti, l’Arbitro Unico sarà nominato secondo le modalità di cui all’articolo 15.
13.4 Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell’Arbitro Unico, MediaMenti assegna un termine alle Parti per detta nomina. Decorso tale termine l’Arbitro Unico viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 15.

Articolo 14 – Nomina del Collegio Arbitrale
14. 1 Salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:
a) ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato da MediaMenti, l’Arbitro è nominato da MediaMenti.
b) Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato da MediaMenti, il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 15. Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.

Articolo 15 – Scelta e sostituzione dei componenti del Tribunale Arbitrale
15.1 In tutti i casi in cui le Parti non vi provvedano MediaMenti agevola la nomina e la tempestiva composizione del Tribunale Arbitrale.
15.2 Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello stabilito da MediaMenti, MediaMenti invia alle Parti un elenco di almeno cinque nominativi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e di dieci nominativi nel caso di Collegio Arbitrale. MediaMenti fornirà inoltre ad ogni Parte una breve descrizione dell’esperienza di ogni Arbitro candidato.
15.3 Ciascuna Parte, entro cinque giorni dalla presentazione dell’elenco dei nominativi alle Parti, potrà depennare due nomi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e tre nomi nel caso di Collegio Arbitrale, e classificare i rimanenti Arbitri in ordine di preferenza. Il candidato rimanente con il maggior numero di preferenze verrà nominato Arbitro. MediaMenti può concedere a ciascuna Parte una dilazione di tempo ragionevole per effettuare la scelta dei candidati senza il previo consenso delle altre Parti.
15.4 In mancanza di accordo sulla scelta di uno o più Arbitri in conformità alla procedura di cui al presente articolo, MediaMenti nomina l’Arbitro o gli Arbitri necessari per comporre il Tribunale Arbitrale.
15.5 Il mancato riscontro di una Parte all’elenco degli Arbitri proposto da MediaMenti entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione vale quale implicita accettazione di tutti gli Arbitri elencati.
15.6 In caso di più Parti, tutti i soggetti a cui sia imputabile un comune centro di interessi nell’ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell’Arbitro.
15.7 Se l’Arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, MediaMenti provvede a tali nomine.

Articolo 16 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti
Qualora le Parti siano più di due – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla costituzione del Tribunale Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento – MediaMenti stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

Articolo 17 – Controversie connesse
17. 1 Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, MediaMenti, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
17.2 Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, MediaMenti oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Articolo 18 – Nomina e accettazione degli Arbitri
18.1 MediaMenti comunica all’Arbitro l’avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l’Arbitro deve trasmettere a MediaMenti una dichiarazione con la quale accetta la nomina, i compensi previsti per l’esecuzione dell’attività, il tempo stimato per l’emissione del lodo, il Regolamento e la dichiarazione di indipendenza.
18.2 Con riferimento alla dichiarazione di indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
(a) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
(b) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
(c) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.
18.3 MediaMenti trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte a MediaMenti entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.
18.4 Decorso il termine previsto di cinque giorni di cui al precedente paragrafo 18.3, l’Arbitro è confermato da MediaMenti se:
(a) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;
(b) le Parti non hanno sollevato osservazioni.
18.5 In ogni altro caso, MediaMenti decide ai fini della conferma dell’Arbitro.
18.6 La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta di MediaMenti.

Articolo 19 – Ricusazione degli Arbitri
19.1 Ciascuna Parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l’ indipendenza o imparzialità degli stessi.
19.2 L’istanza deve essere depositata presso MediaMenti entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
19.3 L’istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti da MediaMenti che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.
19.4 Le altri Parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 19.3 , proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
19.5 Sull’istanza di ricusazione decide MediaMenti sentito l’Arbitro ricusato.

Articolo 20 – Sostituzione degli Arbitri
20.1 L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
(a) l’Arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
(b) l’Arbitro non è confermato;
(c) MediaMenti accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;
(d) MediaMenti rimuove l’Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
(e) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
20.2 MediaMenti sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente paragrafo 20.1.
20.3 Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se l’Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da MediaMenti, oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da MediaMenti.
20.4 MediaMenti determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
20.5 In caso di sostituzione, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l’emissione del lodo.

IV. PROCEDIMENTO         ^

Articolo 21 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
21.1 MediaMenti trasmette al Tribunale Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
21.2 Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro cinque giorni dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da MediaMenti per giustificato motivo.
21.3 La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri . Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.
21.4 In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, MediaMenti trasmette al nuovo Tribunale Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Articolo 22 – Poteri del Tribunale Arbitrale
22.1 Il Tribunale Arbitrale può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La Parte che, prima dell’inizio dell’Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia ad MediaMenti, che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, se del caso, l’altra Parte.
22.2 Il Tribunale Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione se li ritiene oggettivamente connessi.
22.3 Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
22.4 Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per regolarizzare la rappresentanza o l’assistenza delle Parti.

Articolo 23 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
23.1 Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, salvo quanto previsto per il lodo arbitrale.
23.2 Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
23.3 Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio Arbitrale.
23.4 Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
23.5 Se l’ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità di cui all’art. 6,2 del presente Regolamento.
23.6 L’ordinanza, con la quale l’Arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso MediaMenti. La Segreteria trasmette l’ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L’ordinanza, sempre a cura di MediaMenti, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

Articolo 24 – Interpretazione delle norme
24.1 Successivamente alla propria costituzione il Tribunale Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicabilità del presente Regolamento. La decisione del Tribunale Arbitrale è definitiva.
24.2 Qualsiasi questione inerente l’applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta a MediaMenti, è risolta da MediaMenti in conformità alle proprie procedure amministrative.
24.3 Le controversie riguardanti l’arbitrabilità della controversia, comprese quelle aventi ad oggetto l’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’applicabilità della convenzione di arbitrato, sono rimesse alla decisione del Tribunale Arbitrale.

Articolo 25 – Udienze
25.1 Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con MediaMenti e comunicate alle Parti con congruo preavviso.
25.2 Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
25.3 Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso di irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
25.4 Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
25. 5 Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un’udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
25.6 Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l’emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un’udienza per la conferma dello stesso.

Articolo 26 – Istruzione probatoria
26.1 Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle Parti e assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova nel rispetto delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
26.2 Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
26.3 Il Tribunale Arbitrale può delegare un componente del collegio per procedere all’assunzione delle prove ammesse.
26.4 Ove il Tribunale Arbitrale disponga un ordine di comparizione di un testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’Arbitrato e cura le successive incombenze.
26.5 L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla Parte più diligente presso MediaMenti che ne cura la trasmissione al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.
26.7 Il Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l’assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Articolo 27 – Consulenza tecnica
27.1 Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione a MediaMenti.
27.2 Il consulente tecnico d’ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.
27.3 Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori e consulenti, alle operazioni di consulenza tecnica.
27.4 In mancanza di nomina di consulenti tecnici d’ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte in presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Articolo 28 – Domande nuove
28.1 Il Tribunale Arbitrale decide in merito alle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:
(a) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
(b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale.
28.2 In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.

Articolo 29 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
29.1 Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso MediaMenti un atto, avente il contenuto di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
29.2 MediaMenti trasmette l’atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, MediaMenti assegna alle Parti ed al Tribunale Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e del Tribunale Arbitrale entro il termine fissato, MediaMenti dichiara l’improcedibilità dell’intervento del terzo.
29.3 Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui al precedente paragrafo 29.1 deve depositare presso MediaMenti un atto avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento. MediaMenti trasmette l’atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale.
29.4 L’ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa da MediaMenti al terzo il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

Articolo 30 – Precisazione delle conclusioni
30.1 Quando il Tribunale Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.
30.2 Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
30.3 Dopo l’invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
30.4 I paragrafi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di decidere con lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

Articolo 31 – Transazione e rinuncia agli atti
Le Parti o i loro difensori comunicano a MediaMenti la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di emettere il lodo.


Articolo 32 – Emissione del lodo          ^

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.

Articolo 33 – Forma e contenuto del lodo
33.1 Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
(a) l’indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
(b) l’indicazione della convenzione di Arbitrato;
(c) l’indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
(d) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
(e) l’indicazione delle domande proposte dalle Parti;
(f) l’esposizione dei motivi della decisione;
(g) il dispositivo;
(h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta da MediaMenti e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti;
(i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
33.2 Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo viene dato atto dell’impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.
33.3 Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Articolo 34 – Deposito e comunicazione del lodo
34.1 Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso MediaMenti in tanti originali quante sono le Parti più una copia.
34.2 MediaMenti trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro il giorno successivo alla data del deposito.

Articolo 35 – Termine per il deposito del lodo definitivo
35.1 Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso MediaMenti il lodo definitivo entro tre mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento. Il termine di tre mesi viene prorogato di non oltre 30 giorni qualora le parti aderiscano all’invito di esperire il tentativo di mediazione della controversia previsto dall’art. 11 del presente Regolamento.
35. 2. Il termine previsto dal precedente paragrafo 35.1 può essere prorogato per giustificati motivi, quando vi sia il consenso scritto delle parti.
35. 3. Il termine previsto dal precedente paragrafo 35.1 è sospeso da MediaMenti, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

Articolo 36 – Lodo parziale e lodo non definitivo
36.1 Il Tribunale Arbitrale emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
36.2 Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
36.3 Nelle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 36.1 e 36.2, il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
36.4 Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di richiedere una proroga a MediaMenti.
36.5 Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il lodo definitivo. Il lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.

Articolo 37 – Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali
37.1 E’ ammessa la possibilità di correzione del lodo.
37.2 L’istanza di correzione deve essere depositata presso MediaMenti che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.
37.3 In caso di richiesta da parte del Tribunale Arbitrale di verifica del lodo prima della sottoscrizione, MediaMenti può segnalare al Tribunale Arbitrale l’eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla leggi

VI. SPESE         ^

Articolo 38 – Valore della controversia
38.1 Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è determinato secondo le norme del codice di procedura civile. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
38.2 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, MediaMenti decide il valore di riferimento e lo comunica alle Parti sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.

Articolo 39 – Spese
39.1 Ciascuna Parte è tenuta a corrispondere la propria quota pro-rata delle competenze e delle spese di MediaMenti così come indicate nelle Tariffe in vigore alla data di inizio dell’Arbitrato, tranne il caso in cui le Parti concordino una diversa ripartizione di oneri e spese. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.
39.2 MediaMenti richiede che le Parti corrispondano una somma pro-quota delle spese per l’Arbitrato precedentemente alla prima udienza, e il Tribunale Arbitrale ha la facoltà di precludere alla Parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze. MediaMenti ha facoltà di rinunciare alla richiesta del pagamento del deposito per validi motivi.
39.3 Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e costi della procedura arbitrale di MediaMenti. Nel caso in cui una Parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella ad essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Tribunale Arbitrale potrà disporre con il lodo il pagamento di tali importi alle Parti debitrici.
39.4 In caso di mancato pagamento di una Parte dell’importo dovuto, MediaMenti può richiederlo all’altra Parte e fissare un termine per il pagamento.
39. 5 Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati da MediaMenti con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

Articolo 40 – Baseball Arbitration
40. 1 Prima dell’emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l’ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell’Arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente a MediaMenti una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.
40.2 MediaMenti riterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati al Tribunale Arbitrale, salvo diversa volontà delle Parti
40.3 Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il lodo sia inferiore all’ammontare minimo concordato dalle Parti, il lodo verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo. Qualora l’ammontare riconosciuto con il lodo sia, invece, superiore all’ammontare massimo concordato dalle Parti, il lodo definitivo verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore massimo. Se l’ammontare riconosciuto con il lodo sarà pari ad un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle Parti, il lodo sarà emesso senza necessità di rettifiche.

VI. DISPOSIZIONI FINALI          ^

Articolo 41 Conservazione degli atti
41.1 MediaMenti restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
41.2 Il fascicolo di ufficio è conservato da MediaMenti per dieci anni anche in formato elettronico.
41.3. Su richiesta di parte, MediaMenti rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

Articolo 42 – Riservatezza
42.1 MediaMenti, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
42.2 Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l’individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.
42.3 E’ fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.

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